La Corte Costituzionale sentenza n. 241 del 24/10/2017 depositata 20/11/2017 ha dichiarato essere incostituzionale l’ultimo periodo dell’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, riguardante la dichiarazione del valore della prestazione oggetto del giudizio nel contenzioso previdenziale.Questa parte dell’articolo era stata introdotta nel 2011 (L. 11/2011).
Si riporta per comodità l’art. 152 disp. att. c.p.c.:
Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali)
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo’ essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese,competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita’ di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali – largamente intese – la parte deve dichiarare che il proprio reddito è pari o inferiore di due volte al reddito a cui si fa riferimento anche per l’ammissione al gratuito patrocinio.
La norma prevede altresì che le spese processuali non possano superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. La norma dichiarata incostituzionale prevedeva che nel caso in cui la parte non avesse provveduto al deposito della dichiarazione di valore della prestazione il ricorso andava dichiarato inammissibile.
La Corte ricorda la ratio di tale normativa, vale a dire “ … nell’esigenza di evitare l’utilizzo abusivo del processo che, in materia previdenziale, veniva spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine di conseguire le spese di lite …“.
Viene considerato, in ogni caso, che la declaratoria di inammissibilità da un lato non preclude affatto la riproposizione dell’azione giudiziaria ma da altro lato ciò si traduce in un aggravio per la parte, che dovrà ricominciare ex novo il giudizio. Ritiene pertanto la Corte Costituzionale che ” … le conseguenze sfavorevoli derivanti dall’inammissibilità non sono adeguatamente bilanciate dall’interesse ad evitare l’abuso del processo che è già efficacemente realizzato dalla disciplina introdotta dalla novella“. E continua affermando: “L’eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta, quindi, la manifesta irragionevolezza dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo periodo, il quale prevede che «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo»”.
Tale periodo, pertanto, è dichiarato incostituzionale.
Ciò non significa, del resto, che ciò possa comportare il riaprirsi della stagione delle controversie “bagatellari” come denominate dalla stessa Corte, se si tiene in considerazione che l’inciso della norma secondo il quale “Le spese,competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” rimane intoccato.
fonte: professionegiustizia.it
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