Con la sentenza n.691 di ieri 3 marzo 2016, che potete leggere cliccando qui, il Tribunale di Nola, aderendo alla pronuncia della Cassazione n.24629 del 3 dicembre 2015, ha confermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere dell’opponente avviare la procedura di mediazione di cui all’art.5 D.Lgs.28/10, pena la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.
Il Tribunale nolano, nella persona del dott. Corona, ha statuito che “avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, in caso di mancata proposizione dell’istanza di mediazione ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l’atto di citazione in opposizione finalizzata ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e non già la domanda proposta dall’opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo a fronte della quale vi è già stata una delibazione da parte del giudice con la pronuncia del decreto ingiuntivo, della quale si intende ottenere la revoca con l’opposizione“.
Tale conclusione – continua il Tribunale – è coerente con la complessiva disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed in particolare discende dalla lettura dell’art.653 c.p.c. ai sensi del quale, ove venga dichiarata l’estinzione del giudizio di opposizione, ciò che viene meno non è la domanda proposta in sede monitoria dal creatore, ma quella proposta in sede di opposizione tesa a ottenere la revoca del provvedimento monitorio, con la conseguenza che quest’ultimo, in seguito alla dichiarazione di estinzione del processo di opposizione, divine definitivo ed acquista efficacia esecutiva, se non ne era già munito.
Info sull'autore