Con l’ordinanza 19 novembre 2015 – 15 gennaio 2016, n. 655 la Corte di Cassazione ritorna sulle modalità di insinuazione al passivo dei crediti erariali nei confronti della società dichiarata fallita.
Come già precedentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5063108, Cass. ord. nn. 120191011, 38761015, 46311015,), i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. I. fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore.
L’assunto secondo cui, in difetto di notificazione della cartella, resterebbe precluso al curatore di contestare la sussistenza del credito dinanzi al giudice tributario, così che il credito possa essere ammesso con riserva, trova smentita nel mero rilievo che l’organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell’art. 19 dei d. Igs. n. 465192, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento.
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