CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE 17 SETTEMBRE 2015, N. 18213
LOCAZIONE – OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE – CORRISPETTIVO (CANONE) – IN GENERE.
Locazione immobiliare ad uso abitativo – Nullità ex art. 13, comma 1, della legge 431/1998 – Portata – Invalidità del patto occulto di maggiorazione del canone – Fondamento e conseguenze.
In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall’art. 13, comma 1, della legge 431/1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.
In senso opposto Cass. Sez. 3, Sentenza 8148/2009: in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, e con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 346, della legge 311/2004 (c.d. legge finanziaria 2005), deve escludersi la nullità di un accordo contemporaneo ed ulteriore relativo alla determinazione di un canone locativo più elevato rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, atteso che l’art. 13, primo comma, della legge 431/1998 non si riferisce all’ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo, quanto piuttosto alla pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, sotto la comminatoria della ripetizione delle somme versate.
Info sull'autore