La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla richiesta di risarcimento danni di un utente (studio legale) al quale era stata sospesa la fornitura di energia elettrica per morosità per 23 giorni.
L’utente riusciva a dimostrare di aver sanato la stessa e richiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per il disagio arrecato alla sua attività per l’illegittima sospensione.
Questo il passaggio chiave della Suprema Corte, che ha riconosciuto il risarcimento:
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).
La sentenza de qua non ha coerentemente motivato in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, pur avendo ritenuto l’inadempimento in parte imputabile all’Enel ed ha sostenuto che il B. non ha allegato né comprovato in alcun modo l’effettiva consistenza dei danni genericamente indicati nel suo atto di citazione.
In particolare il giudice non ha preso in considerazione il disagio subito dal B. , a seguito del distacco della luce nel proprio studio legale per un periodo di 23 giorni. Il protrarsi della mancata fornitura della corrente elettrica per un periodo abbastanza lungo è stato allegato e provato, tanto più che il B. aveva dimostrato di aver pagato le bollette, per cui la liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 settembre – 22 dicembre 2015, n. 25731
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