Pagamento delle spese di ctu? Tutte le parti rispondono in solido

DiRaffaele Boccia

Pagamento delle spese di ctu? Tutte le parti rispondono in solido

danniQualora il consulente tecnico d’ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia.

Cassazione civile, sez.II, sentenza n.23133 del 12/11/2015

L’attuale e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione è nel senso di affermare che, poichè la consulenza tecnica d’ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice e, quindi, un atto necessario del processo che l’ausiliare pone in essere nell’interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale, il regime del pagamento delle spettanze del medesimo prescinde dalla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla base del principio della soccombenza e, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non è opponibile all’ausiliario (Cass., Sez. 2, n. 23586 del 15 settembre 2008, Rv.605201; Cass., Sez. 1, n. 22962 del 7 dicembre 2004, Rv. 578471; Cass., Sez. 1, n. 6199 dell’8 luglio 1996, Rv. 498416; Cass., Sez. 1, n. 573 del 2 marzo 1973, Rv. 362639): tale orientamento ha ormai definitivamente superato quello difforme espresso, da ultimo, dalla pronuncia della III Sezione della Suprema Corte di Cassazione n. 12110 del 19 agosto 2003, Rv. 565941.

Da ciò consegue che le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita e, quindi, altresì, ove tale ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il decreto di liquidazione emesso dal giudice: unica eccezione a tale principio si rinviene nella emissione di un provvedimento incidentale di revoca o modifica del suddetto decreto prima della emissione della sentenza a regolazione definitiva delle competenze dell’ausiliario (Cass., Sez. 6 – 3, n. 25179 dell’8 novembre 2013; Cass. Sez. 6-3 n. 23522 del 5 novembre 2014), atteso che, in tal caso, rimane intatto il diritto del consulente, à sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, di proporre opposizione a tale modifica, facoltà che invece non sussiste una volta emessa la decisione definitiva, rispetto alla quale detto ausiliare perde qualunque legittimazione processuale ad interloquire sul quantum e sul quomodo di realizzazione del proprio credito. Tale impostazione comporta che se la parte incisa dall’azione esecutiva del consulente proponga opposizione all’esecuzione – come avvenuto nella fattispecie – facendo valere la, nel frattempo intervenuta, sentenza di merito (che per avventura vada ad incidere oggettivamente o relativamente ai soggetti onerati, sulla precedente liquidazione esecutiva ex lege) detta pronuncia non si pone come fatto incidente sul diritto di credito già sorto come neppure sulla identificazione dei soggetti onerati.
Conclusivamente, la provvisorietà del decreto di liquidazione in esame comporta che la sua efficacia esecutiva concerne la parte nello stesso indicata come obbligata e nella misura stabilita dal detto provvedimento, nel senso che l’ausiliario, finchè la controversia non sia decisa con una sentenza che statuisca pure sulle spese di lite, è tenuto a proporre prima la sua domanda nei confronti del soggetto ivi menzionato (nella misura indicata in decreto) e, solo ove questi resti inadempiente, può agire nei confronti degli altri.

Una volta che la controversia sia stata risolta con sentenza che pronunci sulle spese, il perito dell’ufficio può fare valere le sue ragioni, invece, direttamente nei confronti di ogni parte in virtù della loro responsabilità solidale, indipendentemente dalla definitiva ripartizione dell’onere delle spese stabilita dal giudice.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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