La Corte di cassazione, sez. VI, con sentenza n.27801 resa pochi giorni fa (11/12/2013), confermando la decisione dei giudici di merito, ha escluso l’ascrivibilità al custode (Ente proprietario della strada) di un sinistro occorso per la presenza sulla strada di una volpe, ritenendo il fatto attribuibile a circostanze causali e non prevedibili da parte dei gestori.
In tema di responsabilità civile – ha ribadito la Suprema Corte – dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell’obbligo di prevedere e prevenire, nell’infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili.
Corte di cassazione, sez. VI, sentenza n.27801 del 11/12/2013
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