Segnaliamo di aver avuto alcune pronunce favorevoli dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno relative ai contributi consortili richiesti annualmente dal Consorzio di Bonifica integrale del Comprensorio di Sarno.
La C.T.P. ha insistito nel rimarcare che la prova circa l’oggettivo riscontro del beneficio in parola non può che incombere all’ente impositore, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c.. In tali termini si sono registrate non poche pronunce in merito, fra cui C.T.P. Ascoli Piceno 20/01/2003 n.179, mentre in sede di legittimità possono riscontrarsi affermazioni implicite in tal senso anche in Cass. SS.UU. n.8960/1996. Il Giudice tributario ha ritenuto di non aderire all’indirizzo interpretativo dettato dalla Cass. SS. UU. n.968/98 secondo la quale “l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza esonera l’ente dalla prova del beneficio ricavato, ritenendo che la verifica del beneficio va compiuta dal giudice tributario con criteri di terzietà ed oggettività, non potendo essere rimessa alle unilaterali valutazioni dell’ente consortile.
In tal modo, siamo riusciti ad ottenere l’annullamento del ruolo relativo ai contributi 2001-2007, mentre sono ancora in corso i giudizi per le annualità successive.
Ricordiamo che la cartella o l’ingiunzione di pagamento va impugnata nel termine di 60 giorni dalla ricezione.
Attualmente il Consorzio ha affidato il recupero dei contributi alla società GE.FI.L. s.p.a., la quale, in caso di mancata opposizione all’avviso di pagamento, non tarda ad iscrivere fermo amministrativo in danno dei veicoli del contribuente.
Va, per amor di completezza, evidenziato che recentemente la Cassazione civile, sez. tributaria (sentenza 21797 del 5/12/2012) si è espressa in maniera difforme dal Giudice di merito, e precisamente in questo senso: “in tema di contributi consortili, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito nel perimetro di contribuenza (con piano di classifica del quale non sia contestata, la legittimità), l’onere di previa specifica allegazione e di successiva prova dei fatti da cui inferire l’inesistenza del beneficio diretto e immediato che il piano di riparto afferma derivare dalle opere di bonifica (v. per tutte, da ultimo, Cass. n. 654/2012; n. 4671/2012; n. 9099/2012. E v. anche sez. un. n. 26009/2008)“.
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