Come iscrivere ipoteca su un veicolo

DiRaffaele Boccia

Come iscrivere ipoteca su un veicolo

multa stradaL’art. 2818 c.c. prevede che l’ipoteca giudiziale possa essere iscritta in base ad una sentenza che preveda la condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di un’obbligazione o al risarcimento dei danni a carico di un soggetto (debitore).
Perché una sentenza possa costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale è quindi necessario che sia una sentenza di condanna non essendo, ad esempio, sufficiente una sentenza di semplice accertamento di un diritto o meramente costitutiva.
Non è necessario al fine dell’iscrizione dell’ipoteca che la sentenza sia passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva.

Costituiscono titolo per iscrivere ipoteca anche:

– il decreto ingiuntivo (art. 655 c.p.c.) e l’ordinanza di pagamento emessa in corso di causa ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c.;
– il lodo arbitrale reso esecutivo;
– la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione nella parte in cui impone a carico di una delle parti l’obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell’altra;
– il decreto di omologazione della separazione consensuale (a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 186/1988).
L’atto di protesto o l’atto di precetto non sono invece titoli idonei per l’iscrizione di ipoteca ma costituiscono titoli per chiedere l’emanazione del decreto ingiuntivo.
Costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a favore dell’Agenzia delle Entrate anche il provvedimento autorizzativo all’iscrizione della Commissione Tributaria emesso su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Anche se la questione è dibattuta in dottrina e giurisprudenza la tesi dominante, confortata anche dall’Avvocatura dell’Ente, è quella di ritenere possibile iscrivere ipoteca giudiziale anche sul veicolo di proprietà del socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo nei confronti del quale sia stato emesso decreto ingiuntivo.
L’ipoteca giudiziale, analogamente alle altre forme di ipoteca iscrivibili al PRA, deve essere richiesta entro un anno dalla data dell’atto che vi dà luogo. Se il provvedimento risulta scaduto, i termini possono essere riaperti: per esempio, qualora il creditore abbia ancora interesse ad iscrivere l’ipoteca -non essendo stato soddisfatto il suo credito- con il rilascio, a cura della cancelleria cui è stata rivolta la richiesta, di una copia del provvedimento.
Generalmente nel titolo viene indicata la somma dovuta, il creditore (attore) e il debitore, ma non i beni sui quali si richiede l’iscrizione della garanzia; in questo caso il veicolo sul quale si vuole iscrivere ipoteca viene indicato nella nota che integra il titolo.
L’ipoteca giudiziale deve essere iscritta per la somma indicata nel provvedimento stesso. Se invece nel provvedimento non è stabilito l’importo, questo deve essere determinato dal creditore nella nota d’iscrizione (art. 2838 c.c.).
Inoltre, se tra la somma indicata nel titolo giudiziale e quella indicata nella nota vi è discordanza, l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale avverrà per la somma minore.
La scadenza o termine di esigibilità del credito, se non indicata nel titolo, dovrà essere precisata nella nota di richiesta come “credito immediatamente esigibile”.
Per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, come per quella legale, è indispensabile l’esibizione del certificato di proprietà/foglio complementare; in mancanza di tale documento, deve essere osservata la procedura sostitutiva dell’atto di interpellanza di cui all’art. 25 del regolamento PRA (R.D. n. 1814/27).
Sulla base della produzione dell’atto di interpellanza il competente Ufficio del PRA, qualunque sia la causa del rifiuto a produrre il documento di proprietà, se concorrano le condizioni di legge, esegue, a domanda dell’interessato, l’iscrizione richiesta. L’interpellanza è ugualmente valida anche quando dia luogo ad una constatazione di irreperibilità del debitore.
La cancellazione dell’ipoteca giudiziale
La cancellazione dell’ipoteca giudiziale viene eseguita sulla base di un atto di consenso del creditore reso nelle forme previste dall’art. 2657 c.c. o sulla base di sentenza o provvedimento passato in giudicato nel quale il giudice ordina la cancellazione dell’ipoteca (art. 21 R.D.L. 436/1927).

Importi

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di IPT, previste nel manuale operativo IPT redatto da UPI, Ministero Finanze e ACI, dal 24/12/05, l’ipoteca giudiziale è assoggettata al pagamento dell’IPT nella misura dell’1,46% (più eventuale maggiorazione disposta dalla Provincia fino a un massimo del 30%), calcolata sull’importo del credito garantito.
Per la cancellazione il medesimo manuale IPT prevede l’assolvimento dell’IPT in misura fissa salva diversa disposizione deliberata dalla Provincia.

Per maggiori ragguagli, vi invito a consultare il documento ufficiale dell’ACI che trovate QUI.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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