IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto l’art 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l’art. 77 del citato Testo Unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 gennaio 2009 dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2008, è stato aggiornato in euro 10.628,16 l’originario importo fissato dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2008-30 giugno 2010 il predetto limite di reddito fissato in euro 10.628,16;
Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 1,3%;
Decreta:
L’importo di euro 10.628,16, indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi’ come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, è aggiornato in euro 10.766,33.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2012
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