Basta la riappacificazione per fa perdere effetto alla separazione coniugale

DiRaffaele Boccia

Basta la riappacificazione per fa perdere effetto alla separazione coniugale

buon giorno, vorrei chiedere se si puo cancellare la separazioni?da poco mesi abbiamo chiesto la separazioni adesso non vogliamo piu si puo cancellare?
grazie (Teresa, email)
Gentile signora, non è chiaro se la separazione è già stata pronunciata, cioè se lei si è già presentata con suo marito in udienza davanti al Giudice, oppure è stata solo depositata l’istanza.

Nel primo caso, il Tribunale avrà disposto la separazione adottando dei provvedimenti connessi, quali quelli relativi all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli, all’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, ecc..

La separazione, però, a differenza del divorzio, non fa cessare gli effetti del matrimonio, che dunque sopravvive, anche se vengono meno alcuni obblighi (quale quello della convivenza, della fedeltà, e comporta lo scioglimento del regime di comunione legale).

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità per i coniugi di riappacificarsi e non dar seguito, di comune accordo, al provvedimento reso dal Tribunale. Non è , dunque, necessario alcun nuovo provvedimento giudiziale, basterà porre in essere una condotta incompatibile con la separazione (la più classica, riprendere la convivenza).

Nel caso in cui, invece, non si sia neppure ancora tenuta la prima udienza davanti al Tribunale (in sostanza, quella in cui i coniugi si presentano dinanzi al Presidente), allora basterà che nè lei nè suo marito si presenti e la domanda di separazione decadrà da sola.
Print Friendly, PDF & Email

Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

1 commento finora

OrnellaPubblicato il12:29 am - Set 13, 2015

Salve! Abbiamo acquistato un’appartamento a nostra figlia maggiorenne (22 anni) vorremmo sapere se trasferisce la residenza presso l’abitazione acquistata può restare nel nostro stato di famiglia, premetto che è studentessa con qualche lavoretto saltuario al max reddito di euro 500,00 annuali (scrutatrice, hostess, ecc.) dovrà effettuare attacco dell’acqua e luce serve il certificato di residenza e utilizzerà questo appartamento per motivi di studio.
Grazie

Lascia una risposta