Nel primo caso, il Tribunale avrà disposto la separazione adottando dei provvedimenti connessi, quali quelli relativi all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli, all’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, ecc..
La separazione, però, a differenza del divorzio, non fa cessare gli effetti del matrimonio, che dunque sopravvive, anche se vengono meno alcuni obblighi (quale quello della convivenza, della fedeltà, e comporta lo scioglimento del regime di comunione legale).
Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità per i coniugi di riappacificarsi e non dar seguito, di comune accordo, al provvedimento reso dal Tribunale. Non è , dunque, necessario alcun nuovo provvedimento giudiziale, basterà porre in essere una condotta incompatibile con la separazione (la più classica, riprendere la convivenza).
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