E’ legittima l’emissione della cartella di pagamento non preceduta dall’avviso di accertamento qualora il Comune provveda alla semplice liquidazione della Tarsu.
E’ quanto ha precisato la Corte di Cassazione civile, sezione Tributaria, con la sentenza 1 ottobre 2007, n. 20646.
L’Art.71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, infatti, prevede l’emissione dell’avviso di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani soltanto quando il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal precedente art. 70 oppure nel caso in cui l’ufficio comunale ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta.
Di conseguenza, qualora la denuncia sia stata presentata, legittimamente l’ente che ritenga di non contestarla procede, attraverso la notificazione di cartella esattoriale e senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ovvero a seguito di denuncia di variazione ai sensi del detto art. 70.
Il medesimo D.Lgs. art. 72, comma 1, inoltre (Cass., trib.: 23 aprile 2004 n. 7818; 23 settembre 2004 n. 19165; 23 aprile 2002 n. 5895), consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alla conseguente iscrizione a ruolo quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’ anno precedente e dei dati in essi contenuti.
Da tali norme si desume che il rapporto giuridico tributario relativo a detta tassa è comunque connesso (salvi gli accertamenti dell’ente impositore) ad una dichiarazione ultrattiva (perchè con “effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate”) del contribuente, efficace sino a successiva denunzia di variazione ovvero ad accertamento dell’ente.
Di conseguenza (Cass., trib., 6 maggio 2005 n. 9433).
(1) l’esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, deve ritenersi legittimo quante volte esso è conforme al principio dell’ imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione;
(2) l’ente, invece, deve esercitare il potere di accertamento sostanziale quando intende far valere una qualche modificazione di uno degli elementi strutturali del rapporto che non si possa considerare voluta dal contribuente dichiarante.
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