La Cassazione (sez. VI-T, ordinanza 20.06.2012 n° 10234) ha recentemente chiarito che è legittima l’iscrizione di ipoteca eseguita sulla base di cartelle esattoriali notificate da oltre un anno e non preceduta dall’avviso previsto dall’art.50 del DPR 602/73.
Si trattava del caso di un contribuente che, ricevute tre cartelle di pagamento e poi, oltre l’anno, l’avviso di iscrizione ipotecaria, aveva ottenuto dalle Commissioni Tributarie l’annullamento del provvedimento di iscrizione sul presupposto della mancata previa notifica dell’avviso di pagamento.
Detta pronuncia si poneva nel filone delle molte sentenze di merito che, appunto, avevano dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria senza la previa notifica dell’atto di avviso di cui all’art.50 muovendo dall’assunto – affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con Sent. n. 2053/2006 – secondo cui l’iscrizione di ipoteca è preordinata all’espropriazione forzata e, dunque, è un atto funzionale all’espropriazione medesima ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito.
Di diverso avviso ora la Suprema Corte la quale, richiamando altra precedente ordinanza (14831/2008) in tema dell’omologo provvedimento di fermo amministrativo, ha chiarito che l’art.50 del D.P.R. 602/73 impone, in realtà, di notificare il predetto avviso prima dell’inizio dell’espropriazione forzata, mentre l’iscrizione ipotecaria (secondo quanto si deduce chiaramente dal secondo comma dell’art. 77 citato, nel quale si dice che “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”) non può più essere considerato quale “mezzo preordinato all’espropriazione forzata” che “si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito”, di fronte alla chiara volontà del legislatore (manifestata con la modifica dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 portata dal D.L. n. 223/2006) di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata.
In quest’ottica è infatti prevalsa la tesi che l’adozione dell’atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.
La norma in esame
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
Note: Articolo sostituito dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
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