Dal 9 luglio prossimo cambiano le regole per chiedere la modifica del nome o del cognome.
Infatti, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 (G.U. 10 maggio 2012, n. 108) ha previsto che, salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche’ ridicolo o vergognoso o perche’ rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’art. 90. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Trascorso il termine previsto, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonche’ la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
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