Per quanto riguarda la ripartizione della spesa del tetto i condomini che hanno delle aree verdi devono partecipare con i loro millesimi totali alla ripartizione della spesa? (Enza, mail)
A mente dell’art.1123 c.c. primo comma, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio , per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Dunque, quello che conta è il valore della proprietà che anche le aree verdi (giardini) concorrono a determinare per ciascun condomino.
Anche la Cassazione (sentenza 16644 del 27 luglio 2007) ha precisato che rientrano nei calcoli per redigere le tabelle millesimali anche i giardini privati, pur non facendo parte in senso stretto del fabbricato, così come anche autorimesse e cantine dei singoli condomini. Tali elementi consentono un miglior godimento delle singole unità abitative con un aumento del valore patrimoniale dell’immobile.
Ed ancora, è stato stabilito che, ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un Condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano, occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali l’estensione) che gli elementi estrinseci (quali l’esposizione), nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, tra le quali possono essere considerati i giardini in proprietà esclusiva dei singoli condomini, in quanto consentono un miglior godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell’immobile.
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