Ho seguito la vicenda di una giovane pallavolista che ha inteso chiedere lo svincolo dalla propria società di appartenenza.
La questione si è rivelata molto interessante, in quanto ha richiesto l’approfondimento e lo studio del regolamento giurisdizionale e di quello di affiliazione e tesseramento della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo).
L’autorità chiamata a giudicare in questo caso è la Commissione tesseramento atleti, costituita da cinque membri.
Il rito è privo di particolari formalità, sebbene il ricorso introduttivo sia sottoposto, come ovvio, a termini di decadenza. Sotto questo profilo, devo segnalare la non felicissima formulazione dell’art.80 del regolamento Giurisdizionale che,a proposito del termine entro il quale presentare ricorso, dà adito a qualche dubbio interpretativo, facendo decorrere il detto termine, alternativamente, dal momento di ricezione della risposta negativa della società alla richiesta dell’atleta, ovvero dalla ricezione di quest’ultima, o, in ogni caso, dall’invio della richiesta.
Orbene, nel giudizio, che si svolge a porte chiuse, ho piacevolmente riscontrato il vivo interesse della Commissione alla vicenda umana, prima ancora che agonistica, della giovane ragazza, che ha avuto lunghi minuti per poter esporre il proprio punto di vista.
Il giudizio può condurre allo scioglimento del vincolo, con pagamento di un indennizzo a favore della società, ovvero senza indennizzo, laddove si ravvisi una giusta causa di scioglimento imputabile alla società stessa. Ovviamente, la Commissione può anche esprimersi per il mantenimento del vincolo.
Nel caso di specie, avevo eccepito preliminarmente la nullità e/o inesistenza del vincolo stesso, in quanto i genitori della ragazza, che è minorenne, affermavano di non aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento.
Difatti, l’art.24 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (Approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005 delibera n.068/05 modifiche artt.18 e 23 delibera C. F. n.114 del 3 dicembre 2005), intitolato “ Tesseramento degli atleti: domanda e forme” prescrive al comma 2: “Ove l’atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale”.
In corso di giudizio, emergeva, per ammissione della stessa società, che la ragazza (rectius: i genitori) avrebbe sottoscritto solo un modulo a 10 anni, quando invece, per i ragazzi fino a 14 anni, il modulo va rinnovato annualmente. Fino a detta età, infatti, il vincolo ha durata annuale, mentre dopo i 14 anni, e fino ai 24, esso ha durata decennale.
Avevo, altresì, rilevato che la società di appartenenza non risultava iscritta, per la stagione in corso, all’attività federale relativa alla categoria di appartenenza dell’atleta ricorrente. Conseguentemente, l’atleta sarebbe restata inutilizzata per un anno, perdendo così la continuità tecnico-agonistica in riferimento anche all’elemento di aggregazione alla squadra con le sue dinamiche interne.
Anche sotto questo profilo, il vincolo poteva ritenersi sciolto ai sensi dell’art.34 comma 2 lett.e) del Regolamento che espressamente prevede questa ipotesi (“il vincolo si scioglie di diritto…. per mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale di sezione o di fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi parte”).
Tra le cause di scioglimento del vincolo per giusta causa, oltre a quello appena esaminato, ricorreva, a nostro avviso, anche quella per la mancata convocazione dell’atleta per le gare della propria categoria di appartenenza per tutta la stagione scorsa. Tale condotta era emblematica di un totale disinteresse per la crescita tecnica e per lo sviluppo di un’atleta, a detta degli esperti, molto promettente.
La ragazza, infatti, veniva stabilmente aggregata alla prima squadra, ove veniva impiegata assai di rado e solo in situazioni di assoluta irrilevanza agonistica, in tal modo mortificando i suoi sacrifici e le sue aspettative sportive. Tale situazione (le poche sporadiche apparizioni in campo) aveva portato alla sua esclusione dalla rappresentativa regionale, dopo che l’anno precedente la giovane era stata una dei punti cardine di quella provinciale, provocandole profondi stati di ansia e di stress che venivano manifestati in famiglia, ove la giovane rappresentava il fatto di venir aggregata alla squadra maggiore spesso “per far numero”, anziché essere impiegata nella categoria di appartenenza ove avrebbe potuto meglio svilupparsi sia sotto il profilo umano che quello sportivo, e mettersi in mostra con gli osservatori della squadra regionale, spesso presenti per visionarla.
Infine, la società, per motivi logistici, era costretta a spostare i propri allenamenti in altro Comune, distante da quello di residenza dell’atleta e non facilmente raggiungibile per assoluta carenza di mezzi pubblici di collegamento e per l’indisponibilità dei genitori dell’atleta, impossibilitati per motivi di lavoro.
Infine, si evidenziava l’assoluto disinteresse della società nei confronti della ragazza che, gravemente infortunatasi durante un incontro di campionato, veniva abbandonata a se stessa e dimenticata, e tutte le spese mediche affrontate dai genitori, senza che la società provvedesse al loro rimborso.
Tali ultimi fatti incrinavano definitivamente i rapporti tra l’atleta e la società resistente, generando una incompatibilità ambientale tale da provocare una profonda situazione di stress psicologico per la giovane.
Al termine dell’udienza, stante la preliminare eccezione di inesistenza del vincolo per mancanza di valido tesseramento, la Commissione disponeva un rinvio onde acquisire d’ufficio il modulo relativo all’atleta per verificarne la regolare sottoscrizione da parte dei genitori. A tal fine, la Commissione invitava parte istante a far presenziare alla successiva udienza entrambi i genitori per il riconoscimento della firma.
Nelle more tra un’udienza e l’altra, la Federazione comunicava l’impossibilità della detta acquisizione in quanto da due anni l’invio del modulo avveniva solo in forma telematica, invitando la società, unica ad esserne in possesso, all’esibizione dell’originale.
A detta nuova udienza, la società non esibiva il documento, assumendone lo smarrimento in seguito al trasferimento di sede.
A quel punto, la Commissione invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.
Le nostre erano di dichiarare la nullità e/o inesistenza del vincolo, per mancata regolare sottoscrizione del modulo. In via subordinata, la decadenza del vincolo per giusta causa addebitabile alla società, per i motivi dedotti. Dunque, in ogni caso, senza pagamento di alcun indennizzo. La società si opponeva, pretendendo di provare la regolarità del tesseramento mediante l’esibizione di alcuni referti che attestavano la presenza in gara dell’atleta. Tali documenti, impugnati perchè l’utilizzo dell’atleta nulla dimostrava sulla regolarità del tesseramento, venivano ritenuti irricevibili, perchè tardivi, dalla Commissione.
La CTA accoglieva il ricorso sulla base della mancata esibizione dei moduli tesseramento dell’atleta da parte della società, evidenziando che essi andavano esibiti fin dall’inizio, in considerazione della specifica eccezione contenuta nel ricorso introduttivo, e censurando il comportamento dell’associata che non aveva comunque mai denunciato il preteso smarrimento della documentazione alle Autorità competenti.
La Commissione dichiarava, pertanto, sciolto il vincolo per nullità dell’omologa del tesseramento. Inviava, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti e i provvedimenti disciplinari del caso.
Potete leggere la sentenza sul sito della Fipav e qui
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