Tempi duri per i contribuenti “distratti”. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, entrato in vigore il 31 maggio del 2010, ha, infatti, potenziato le attività di riscossione in relazione agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè quelli per crediti contributivi INPS.
Gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
A partire da quelli notificati dal 1° ottobre 2011, i detti avvisi di accertamento con il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi fin dall’atto della loro notifica, conterranno l’intimazione ad adempiere entro il termine previsto per fare ricorso con l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Anche in caso di tempestiva proposizione del ricorso saranno dovuti, a titolo provvisorio, i seguenti importi:
a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d’appello, per l’ammontare corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.
L’intimazione ad adempiere al pagamento sarà contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente, che potranno pervenire anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.
In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini sopra previsti. L’Agenzia delle entrate fornirà all’agente della riscossione tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento (estremi identificativi di beni immobili, rapporti di lavoro in essere, ecc.).
A quel punto, l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo costituito dall’avviso di accertamento, che come si è detto è esecutivo fin dalla notifica, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata. Decorso un anno dalla notifica degli avvisi di accertamento senza che sia iniziata la procedura espropriativa, essa dovrà essere preceduta dalla notifica di un ulteriore avviso.
L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo.
Infine, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli avvisi di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
L’accertamento esecutivo non si applica ai crediti dei Comuni e degli altri enti, che continuano ad avvalersi della procedura di esazione a mezzo cartella di pagamento (Equitalia).
Info sull'autore