Il d.lgs.150 del 2011, cd. decreto taglia-riti, ha introdotto un’importante modifica al codice della strada.
A partire da domani 6 ottobre 2011, il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e puo’ essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Il ricorso è altresi’ inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al Prefetto.
La norma si applica alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della modifica.
L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e’ stata commessa la violazione.
Il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione della violazione.
Quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui sopra.
In caso di rigetto del ricorso, il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalita’ di pagamento da questa determinate.
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