La Cassazione Penale Sezione IV (sentenza n. 20576 del 24 maggio 2011) ribadisce la responsabilità del datore di lavoro sotto forma di “culpa in eligendo” per eventuali manchevolezze che dovessero riscontrarsi nella valutazione dei rischi anche se lo stesso nella propria azienda ha provveduto a designare un responsabile della sicurezza sia pure fornito di delega.
Tale principio del resto discende anche dalla lettura del vigente D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale ha inteso attribuire al datore di lavoro di una azienda la posizione di primo garante della sicurezza dei lavoratori che operano nell’azienda stessa nonché il compito di vigilare su quanto in essa avviene sotto l’aspetto della salute e della sicurezza sul lavoro ed allorquando ha stabilito con l’art. 17 la indelegabilità da parte dello stesso datore di lavoro sia della designazione della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che appunto della valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del relativo documento, qualunque sia stato il collaboratore del quale lo stesso si sia servito per effettuarla.
La stessa in merito alle responsabilità del Direttore Generale, dell’Amministratore delegato e del Responsabile della Produzione, dirigenti diretti destinatari della normativa antinfortunistica, ha ribadito che gli stessi “non possono essere considerati esenti dalla responsabilità per la delega conferita all’ing. (omissis) per la redazione del documento aziendale sulla valutazione dei rischi, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo”.
La stessa Sez. IV non ha ritenuto, altresì, come sostenuto dai ricorrenti, che il comportamento della vittima avrebbe interrotto il nesso di causalità fra la condotta degli imputati e l’evento, in quanto sono risultate decisive nella circostanza l’inadeguatezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi, e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina e, con riferimento alla delega fatta al RSPP, la Sez. IV ha messo inoltre in evidenza che la sentenza impugnata ha chiarito abbondantemente che essa non ha riguardato tutti i compiti per la sicurezza essendo questi solo il responsabile del servizio prevenzione e protezione.
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