Confermando la circolare del 29 aprile 2011, n.3971, il Ministero dell’Interno, con altra nota del 5 settembre 2011, n.7157, e coerentemente con alcune recenti pronunce giurisprudenziali, da noi già precedentemente segnalate in altro post, ha chiarito che, fino a che non si siano esauriti i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, non è applicabile la sanzione di cui all’art.126 bis codice della strada per mancata comunicazione dei dati del conducente.
Riepilogando la normativa, l’ articolo 126-bis del Codice della strada dispone che, in caso di contestazione di violazioni che comportino la perdita di punteggio, l’organo accertatore deve darne notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione dell’illecito, comunicando ad essa i dati del conducente del veicolo che ha commesso la violazione.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Se la violazione non è stata contestata nell’immediatezza del fatto, i dati del conducente debbono essere comunicati all’organo accertatore a cura del proprietario del veicolo o di altro obbligato in solido ai sensi dell’ articolo 196 del Codice della strada, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
Nel caso si sia proposta opposizione (al Prefetto o al Giudice), l’obbligo di comunicazione si ritiene soddisfatto con l’indicazione nel ricorso del soggetto che era alla guida al momento dell’illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali.
Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, il Ministero dell’Interno dà atto che la presentazione del gravame costituisce giustificato e documentato motivo dell’omissione dei dati richiesti e non consente di applicare le sanzioni del richiamato art. 126-bis del Codice della strada, poiché il destinatario dell’invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
Si sottolinea, inoltre, che per poter applicare le sanzioni di cui all’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente, l’organo accertatore deve procedere a redigere un nuovo invito a carico dell’obbligato in solido, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo.
Al fine di ovviare a tale ultimo adempimento si potrà inserire nel corpo del verbale, per le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti, la seguente dicitura: «L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’ articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge».
Per i verbali che non contengono la predetta intimazione, l’invito a fornire le generalità del conducente dovrà essere rinnovato e notificato al proprietario del veicolo in questione quando il verbale oggetto di ricorso ovvero di opposizione è divenuto definitivo. A quel punto, il proprietario avrà sessanta giorni per comunicare i dati del conducente e consentire la decurtazione dei punti. Decorso questo termine, sarà possibile applicare la sanzione in esame.
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