Gentile avvocato, sono socia di una s.a.s e volevo sapere due cose. Vorrei sapere come fare per uscire dalla società e poi entro quanto tempo ho diritto alla liquidazione della mia quota? grazie (Asia, email)
Gentile signora,
la sua lapidaria domanda, senza fornire altri elementi, è occasione per un breve excursus sul recesso del socio nelle società di persone, disciplinato dagli artt.2285, 2289 e 2290 c.c..
Questa norma consente al socio di recedere quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la durata della vita dei soci. Tale seconda ipotesi ricorre allorquando la durata della società ecceda la normale vita di un socio.
In questi casi, l’uscita non richiede il consenso degli altri soci, ai quali il recesso va comunicato con un preavviso di almeno tre mesi. La comunicazione del recesso del socio è efficace dal momento in cui è stata portata a conoscenza legale del destinatario, dunque anche con la compiuta giacenza della lettera raccomandata inviata all’amministratore, e da lui non ritirata.
Inoltre, è consentito il recesso nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
L’indagine in tema di giusta causa di recesso va necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di “giusta causa”) alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario.
Evidenziamo che, in caso di recesso per giusta causa, occorre che tale causa sia espressamente indicata nella comunicazione di recesso oltre che idoneamente dimostrata in giudizio (così Trib. Isernia 28 dicembre 2006).
Si segnala una pronuncia del Tribunale di Trento (2 dicembre 2002) secondo cui “Non sussiste la giusta causa di recesso del socio da società di persone nell’ipotesi di trasformazione della s.n.c. in s.r.l, in forza di clausola statutaria che prevede la possibilità di modifica del tipo sociale a maggioranza (di quote e non capitaria), senza nulla dire circa un correlativo diritto di recesso del socio dissenziente”.
Al di fuori di questi casi, il recesso, comportando la modificazione del contratto sociale, necessita del consenso degli altri soci, consenso che è atto a forma libera, e può essere desunto anche da facta concludentia univoci. In tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, il recesso prevale rispetto all’esclusione successivamente deliberata dagli altri soci, in quanto il principio secondo cui, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione.
Conseguenza del recesso, dunque dello scioglimento del rapporto, è il sorgere del diritto del socio o dei suoi eredi ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, la cui liquidazione è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo che vi siano creditori del socio recedente, i quali possono far valere il proprio diritto di credito sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione, il pagamento della quota spettante al socio deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Si evidenzia che il diritto alla liquidazione non viene meno in caso di recesso avvenuto in maniera illegittima per non aver rispettato la norma statutaria che richiedeva il consenso scritto di tutti i soci, al quale, dunque, non può conseguire la perdita del diritto alla percezione degli utili sociali maturati e tanto meno del valore della propria quota. Invero, l’esercizio illegittimo del recesso potrebbe eventualmente essere fonte di responsabilità risarcitoria per il recedente ma non potrebbe far venir meno il suo diritto di credito verso la società relativo agli utili sociali ovvero alla liquidazione del valore della propria quota.
Infine, per quanto riguarda i rapporti con i terzi, il socio o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Il recesso (come qualsiasi altra forma di scioglimento del rapporto sociale) deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato (art.2290 c.c.).
Info sull'autore