Buongiorno. Ho ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un atto di liquidazione dell’imposta per una sentenza di una causa di cui non sono a conoscenza, e per di più svolta in una regione diversa dalla mia. Come posso fare ad avere notizie e capire se devo pagare io o chi ha cominciato la causa? Grazie (Salvatore, email)
Salve. Ogni provvedimento dell’autorità giudiziaria è sottoposto a registrazione e se il valore della controversia è superiore ai 1.032,00 euro viene applicata un’imposta di registro liquidata dall’Agenzia delle Entrate.
L’imposta è dovuta secondo i criteri indicati dall’art.8, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di registro), che riportiamo alla fine di questo articolo.
Essa è dovuta anche se al momento della registrazione i provvedimenti siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Ora, nel suo caso può cominciare a verificare tramite il sito dell’agenzia delle entrate, mediante una semplice procedura di inserimento dati che trova qui, se i soggetti che emergono le dicono qualcosa (vengono indicate le parti del giudizio).
In mancanza, potendosi trattare anche di un errore materiale dovuto ad un’omonimia (fino a qualche anno fa non era necessario indicare il codice fiscale negli atti giudiziari, per cui l’erario incorreva spesso in sviste del genere), può sempre richiedere all’Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento (sentenza, decreto ingiuntivo o altro) copia dello stesso.
Possiamo occuparcene anche noi, grazie alla fitta rete di domiciliatari su tutto il territorio nazionale che possono in breve farci pervenire copia del provvedimento in questione.
Le ricordo, infine, che di fronte allo Stato vi è un obbligo solidale di tutti i soggetti che hanno preso parte al giudizio di corrispondere l’imposta di cui trattasi, salvo poi il diritto della parte vincitrice a vedersi rimborsare la spesa da quella (o quelle) soccombente.
La norma in questione
Articolo 8, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di registro)
Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari. (Testo in vigore dal 01/02/2005 modificato dalla Legge del 30/12/2004, n. 311, Allegato 2)
«1. Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti;b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3%
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1%
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di
diritti a contenuto patrimoniale: 168,00 €e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: 168,00 €
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorchè recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni: 168,00 €
g) di omologazione: 168,00 €
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3%»
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