Chi paga l’imposta di registro della causa

DiRaffaele Boccia

Chi paga l’imposta di registro della causa

Buongiorno. Ho ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un atto di liquidazione dell’imposta per una sentenza di una causa di cui non sono a conoscenza, e per di più svolta in una regione diversa dalla mia. Come posso fare ad avere notizie e capire se devo pagare io o chi ha cominciato la causa? Grazie (Salvatore, email)

Salve. Ogni provvedimento dell’autorità giudiziaria è sottoposto a registrazione e se il valore della controversia è superiore ai 1.032,00 euro viene applicata un’imposta di registro liquidata dall’Agenzia delle Entrate.

L’imposta è dovuta secondo i criteri indicati dall’art.8, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di registro), che riportiamo alla fine di questo articolo.

Essa è dovuta anche se al momento della registrazione i provvedimenti siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Ora, nel suo caso può cominciare a verificare tramite il sito dell’agenzia delle entrate, mediante una semplice procedura di inserimento dati che trova qui, se i soggetti che emergono le dicono qualcosa (vengono indicate le parti del giudizio).

In mancanza, potendosi trattare anche di un errore materiale dovuto ad un’omonimia (fino a qualche anno fa non era necessario indicare il codice fiscale negli atti giudiziari, per cui l’erario incorreva spesso in sviste del genere), può sempre richiedere all’Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento (sentenza, decreto ingiuntivo o altro) copia dello stesso.

Possiamo occuparcene anche noi, grazie alla fitta rete di domiciliatari su tutto il territorio nazionale che possono in breve farci pervenire copia del provvedimento in questione.

Le ricordo, infine, che di fronte allo Stato vi è un obbligo solidale di tutti i soggetti che hanno preso parte al giudizio di corrispondere l’imposta di cui trattasi, salvo poi il diritto della parte vincitrice a vedersi rimborsare la spesa da quella (o quelle) soccombente.

La norma in questione

Articolo 8, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di registro)

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari. (Testo in vigore dal 01/02/2005 modificato dalla Legge del 30/12/2004, n. 311, Allegato 2)

«1. Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti;

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1%

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di
diritti a contenuto patrimoniale: 168,00 €

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: 168,00 €

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorchè recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni: 168,00 €

g) di omologazione: 168,00 €

1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3%»

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

20 Commenti finora

mariaPubblicato il6:28 pm - Feb 21, 2012

Dopo 2 anni dal decreto ingiuntivo di sfratto per morosità,la agenzia delle entrate mi sollecita il pagamento della imposta di regitro di 168 uro più 14 euro di spese “Per omesso pagamento imposte ed oneri”.
MA avendo dato mandato al mio avvocato di procedere a tutti i pagamenti previsti fino alla fine del procedimento, devo pensare che il mio avvocato ha avuto la colpa di non pagare in tempo pur essendo stato pagato per questo? In altre parole questa tassa poteva essere pagata subito o è fisiologico il lasso di tempo intervenuto per me?

    Raffaele BocciaPubblicato il6:52 pm - Feb 22, 2012

    Nel conferire incarico ad un legale gli si pagano i suoi onorari, oltre ad anticipare le spese vive necessarie per il procedimento. L’imposta di registro, che spesso viene resa nota nel suo ammontare anche a grossa distanza temporale dalla emissione del provvedimento a cui si riferisce, non è normalmente compresa in queste spese, ed incombe sempre sul richiedente, che ha però il diritto di veder ripetuta (restituita) detta spesa dalla parte soccombente. A meno che nel “compenso” dell’avvocato non sia stata espressamente inserita anche la spesa per la registrazione, dunque, detto onere rimane a suo carico.

giulianaPubblicato il1:05 pm - Feb 28, 2012

buongiorno
ho ricevuto un atto di liquidazione per un imposta di registro che ho reoglarmente pagato all’avvocato di controparte, in quanto presente in notula. Ho inviato tutta la documentazion all’avvocaot che ormai da un mese mi dice che deve pagare. Sta per scadere il termine dei 60 gg e l’imposta non risulta ancora pagata. Come mi posso comportare? grazie

    Raffaele BocciaPubblicato il11:01 pm - Mar 2, 2012

    Salve. Metta in mora (con raccomandata a.r.) controparte comunicando che eventuali maggiorazioni che l’Agenzia delle Entrate dovesse applicare in seguito al mancato o ritardato pagamento rimarranno solo a suo carico. Se poi l’Agenzia delle Entrate dovesse pretendere da lei il pagamento dell’imposta, potrà far sempre causa a controparte per aver illegittimamente richiesto e trattenuto la somma da Lei versata a quel titolo ed ottenerne la restituzione.

AntoninoPubblicato il9:20 am - Mar 27, 2012

Salve. Nel 2008 ho intentato tramite legale un ricorso per decreto ingiuntivo contro un mio cliente per il recupero della somma di €. 37.500,00. I pignoramenti che si sono succeduti sono risultati tutti negativi, quindi senza poter recuperare nulla, ne’ denaro ne’ beni. Oggi l’Agenzia delle Entrate mi notifica un avviso di liquidazione dell’imposta irroazione delle sanzioni per omessa registrazione decreto ingiuntivo dell’importo di €. 1.176,00 a titolo di imposta di registro.
la mia domanda è questa: dal momento che non ho potuto recuperare nulla dal mio cliente, questa somma è dovuta egualmente, oppure è possibile tramite istanza all’Agenzia delle Entrate chiedere l’annullamento per mancato recupero della somma come da D.I.?
L’Avvocato mi avrebbe dovuto comunque informare che sul Decreto Ingiuntivo che stava per presentare avrei dovuto pagare una somma a titolo di imposta di registro?
Come mi posso comportare? Grazie.

    Raffaele BocciaPubblicato il11:06 am - Mar 27, 2012

    La deve pagare lei, salvo sempre il diritto a recuperarla dalla controparte (ma mi pare che la sua insolvenza sia evidente). Certo, sarebbe stato buona regola che l’avvocato le avesse prospettato tutte le spese che avrebbe affrontato col procedimento (cosa che adesso il legale è tenuto a fare), ma per poter agire esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo, e coltivare la speranza di veder recuperati i suoi soldi, il pagamento dell’imposta è un balzello inevitabile.

      AntoninoPubblicato il11:05 am - Mar 28, 2012

      Forse mi è sfuggito un particolare che è questo. Le somme ingiunte alla parte sono relative a dei crediti maturati a fronte di fatture regolarmente emesse e non pagate. A questo punto l’imposta di registro è sempre calcolata in percentuale oppure va a tassa fissa? e se si, posso chiedere all’Agenzia l’annullamento parziale dell’avviso di liquidazione dell’imposta?
      Grazie.

        Raffaele BocciaPubblicato il12:22 pm - Mar 28, 2012

        L’imposta, nel suo caso, va a percentuale sull’importo del credito. No, non può chiedere l’annullamento all’Agenzia delle Entrate, l’imposta va pagata per il solo fatto che l’Autorità Giudiziaria abbia emesso il provvedimento.

          pietroPubblicato il7:25 pm - Giu 28, 2012

          non è cosi se la somma rinviene da operazioni assoggettate ad iva la imposta di registro è calcolata a tassa fissa e non a proporzionale

IvanPubblicato il8:40 am - Mag 31, 2012

Salve,
dopo una causa civile svoltasi in un’altra regione mi son visto recapitare l’imposta di registro, soliti € 184,10. Tale somma la dovrò pagare anche nel caso in cui abbia usufruito del gratuito patrocino di un avvocato in sede? Posso anch’io citare la controparte per il pagamento? E in che modo?
Grazie

PaoloPubblicato il11:00 am - Giu 1, 2012

Buongiorno,
Nel 2011 ho intentato tramite legale un ricorso per decreto ingiuntivo contro un privato per il recupero di una ingegnte somma prestata e non ancora restituita. Il legale mi ha riferito solo ora che non ha ottemperato al versamento di tale imposta al momento di registrazione dell’atto.
Nel mio caso l’imposta di registro è calcolata in percentuale oppure va a tassa fissa, cioè di € 168?
Dopo quanto tempo giungerà la notifica per la liquidazione dell’imposta da parte dell’agenzia delle entrate? Questa sarà maggiorata di interessi oppure no?
Grazie

simonePubblicato il12:36 pm - Giu 27, 2012

Gentile avvocato,
assieme ad altri sono risultato soccombente in una causa per risarcimento danno seppure con responsabilità limitata rispetto a qualla di altri (nella misura del 10%)e sono stato condannato al pagamento delle spese processuali nella stessa percentuale (10% del totale).
Qalche giorno fa il creditore mi ha chiesto la refusione di tutte le spese di registrazione sostenendo che in quanto soccombente sono solidalmente tenuto con gli altri al pagamento di tutte le stesse.
Il mio dubbio è: essendo stato condannato alle spese processuali per il 10% delle stesse non dovrei pagare anche solamente il 10% delle spese di registrazione sentenza? Se si, vi sono sentenze che mi danno ragione?.

    Raffaele BocciaPubblicato il5:06 pm - Lug 2, 2012

    Salve. Ritengo che, siccome la solidarietà passiva si presume fino a prova contraria, il creditore può richiedere il pagamento a ciascuno dei debitori per l’intero, salvo poi il diritto di quello che abbia pagato di richiedere la somma agli altri condebitori, ciascuno per la propria quota.

PAOLOPubblicato il9:36 pm - Lug 4, 2012

Salve vi spiego brevemente il mio caso:
settimana scorsa sono stato raggiunto dall’agenzia delle entrate di un avviso di pagamento per “omessa registrazione atto giudiziario sentenza civile”.(circa 200 euro.)
Nel lontano 2009 ho tamponato un’autovettura.
Ho regolarmente pagato RC auto con copertura giudiziaria (la compagnia ora chiusa era la Progress spa di Palermo).Sono state fatte svariate cause alle quali io non ho mai partecipato(su consiglio del mio assicuratore e di un mio amico avvocato) e alle quali è seguita regolare sentenza del giudice di pace stesso.
E’ giusto che venga recapitato a me questo avviso di pagamento?

GRAZIE,

    Raffaele BocciaPubblicato il10:26 am - Lug 5, 2012

    Mi ripeto. Ogni provvedimento giudiziario è sottoposto ad imposta di registro, la quale va a carico, solidalmente, di tutti i soggetti che della causa erano parte (anche se non hanno partecipato). Orbene, nel caso di cause di risarcimento danno da circolazione stradale, l’incombenza normalmente viene adempiuta dalla compagnia assicuratrice soccombente. Nel suo caso, evidentemente la Progress non l’ha fatto, ma, come detto più volte, all’Erario questo non interessa: esso ha titolo di richiedere il pagamento indifferentemente a ciascuna delle parti. La Progress attualmente è in liquidazione coatta amministrativa, dovrebbe provare a scriverle invitandola all’adempimento, ma non credo che otterrà risposta. Altrimenti, le conviene pagare e poi fare istanza di ammissione alla procedura di liquidazione, incrociare le dita e sperare di recuperare. Ma la vedo dura.

elioPubblicato il9:10 am - Set 21, 2012

salve,
mi chiedevo , in una causa vinta con pagamento del 50% del danno subito dal ” fondo vittima della strada” della compagnia “FONDIARIA SAI” le spese di registrazione a chi tocca pagarle ? comunque alla Fondiaria? e per avere una conferma che mi rassicuri ,basta fargli una raccomandata con copie di quello che l’Agenzia delle entrate mi ha spedito solerte ? e di specifico cosa dovrei mandargli per essere sicuro che tutto vada per il verso giusto..? ringrazio anticipatamente per una sua risposta risolutiva

    Raffaele BocciaPubblicato il1:05 pm - Set 21, 2012

    bisognerebbe leggere la sentenza, ma immagino che le spese, comprese quelli per il legale, siano state poste a carico del Fondo e, quindi, ad esso incomberà l’onere del pagamento della tassa imposta di registro. Mandi loro una raccomandata con il modello F23 già bello e predisposto…

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