Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-8-2011 è stata pubblicata la “Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in Roma“.
Qui potete trovare il decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
Si ricorda che l’art.169 del Codice delle Assicurazioni prevede che i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
Disciplina speciale, invece, è prevista per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
Per ulteriori delucidazioni sulle conseguenze della messa in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) vi rimandiamo ad altro nostro articolo.
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