E’ quanto stabilito dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda la morte di tre turisti ospiti di un albergo romano a causa di un incendio provocato da due ospiti dell’hotel cittadine americane. In particolare, le donne avevano svuotato inavvertitamente un posacenere nel cestino portarifiuti e, alla vista delle prime fiamme, erano fuggite senza dare l’allarme.
I responsabili dell’hotel sono stati condannati per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e che prevedesse sempre la presenza in hotel di personale addestrato per affrontare l’emergenza.
Tale compito spettava infatti alla direttrice che, in quanto dirigente, era responsabile del coordinamento della squadra antincendio e aveva il dovere di predisporre dei turni per la rotazione di personale qualificato. Il piano di emergenza era stato redatto e prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24 persone munite di apposito patentino, in quanto rischio di incendio alto. Il caposquadra era il direttore dell’albergo e in sua assenza un vice.
Nella notte in cui accaddero i fatti non era in servizio nessun dei componenti della squadra, ma solo il portiere e un facchino. Pertanto, il piano era stato disatteso, impedendo di fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente all’incendio.
Pertanto il titolare di una struttura ricettiva è tenuto a garantire sempre l’incolumità fisica degli utenti mediante una idonea organizzazione dell’attività di vigilanza rispettando così oltre alle regole legali anche quelle imposte dalla comune prudenza.
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