Benefici prima casa: conta la residenza della famiglia

DiRaffaele Boccia

Benefici prima casa: conta la residenza della famiglia

Gentile avvocato, io e mia moglie, in comunione legale dei beni, intendiamo acquistare casa. Il dubbio è se, avendo io, per motivi di lavoro, la residenza in altro Comune rispetto a quello dove si trova l’appartamento, che verrà adibito a casa familiare (ho due figli), possa giovarmi dei benefici previsti per la prima casa. O invece è necessario cambiare la mia residenza anagrafica. Grazie per il consiglio che mi vorrà dare. (Luigi, email)

Gentile signore, in un caso analogo al suo l’Agenzia delle Entrate aveva revocato ad una contribuente i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, notificandole avviso di liquidazione in quanto essa, all’atto della compravendita, aveva la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello ove era ubicato l’immobile.

La giurisprudenza tributaria ha, invece, affermato che, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione.

In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), dando, quindi, una interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica) conforme ai principi del diritto di famiglia, che porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.

Quella che conta, dunque, non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia: l’art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi;

Possiamo dunque concludere che, ai fini della fruizione dei benefici fiscali in questione, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso (come nel suo) di acquisto congiunto del bene stesso.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

5 Commenti finora

LuigiPubblicato il12:57 am - Giu 9, 2011

Buona sera avvocato,
La ringrazio vivamente per la sua gentile e solerte risposta.
Finalmente ho le idee chiare sul da farsi. Purtroppo molte volte si sente dire che la legge si può interpretare in molti modi diversi e per questo ahimè si rischia spesso di trovarsi dalla parte del torto anziché da quella della ragione. Fortunatamente in questo caso, lei mi insegna che la legge sulla questione “residenza”, parla chiaro. Procederò immediatamente alla richiesta di trasferimento all’ufficiale dell’anagrafe. Se mi vedrò negare il riconoscimento di tale diritto, procederò per vie legali.
Ringraziandola nuovamente, le porgo i miei più cordiali saluti.
Luigi

marianoPubblicato il12:35 am - Nov 19, 2011

Leggo solo adesso questo v/s articolo interessante, pero’vorrei porle un quesito attinente ma con caso diverso da quello da voi affrontato ovvero:
Il requisito per ottenere il beneficio della tassazione prima casa è la residenza o dichiarazione di trasferirla entro 18 mesi,nel caso di coniugi con separazione dei beni come ci si comporta ?, giacchè i coniugi devono coabitare insieme (art.143 cc) la residenza dovrebbe spostarla tutta la famiglia?
Si potrebbe fare ricorso all’eventuale accertamento dell’ag.entrate che riscontra il mancato trasferimento della residenza del coniuge? appellandosi all’art.143 cc ci sono sentenze a favore di questa problematica?
Comunque io penso che l’agevolazione si dovrebbe ottenere solo ed esclusivamente con il requisito di non possedere altre abitazioni lasciando stare la residenza.

    Raffaele BocciaPubblicato il1:00 am - Nov 19, 2011

    Nel caso di separazione dei beni, è sufficiente che il solo coniuge intestatario trasferisca la residenza entro i 18 mesi. È evidente, però, che il coniuge intestatario non deve aver già usufruito del beneficio, ad esempio prima del matrimonio.

PaolaPubblicato il1:24 pm - Dic 8, 2011

Buongiorno, vorrei porre un quesito:
Abito in un appartamento intestato a mio marito acquistato in comunione dei beni dieci anni fa . Ora ho ereditato un appartamento che sarebbe la mia prima casa, ma che non risiedendoci non mi da la possibilità di ottenere agevolazioni ai fini irpef e ici .
Chiedo se sarebbe possibile per me (solo per me e non per mio marito) chiedere la residenza in questa casa ereditata per ottenere queste agevolazioni.
In sintesi possono due coniugi avere residenze diverse e avere una prima casa a testa? e quindi pagare tasse e ici come prime case.

    Raffaele BocciaPubblicato il11:03 am - Dic 12, 2011

    Gentile signora, uno dei requisiti per usufruire dei benefici “prima casa” è quello di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa. Mi pare che il suo caso risponda proprio a quest’ipotesi e quindi non ritengo lei possa beneficiarne. Cordiali saluti

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