Gentile avvocato, io e mia moglie, in comunione legale dei beni, intendiamo acquistare casa. Il dubbio è se, avendo io, per motivi di lavoro, la residenza in altro Comune rispetto a quello dove si trova l’appartamento, che verrà adibito a casa familiare (ho due figli), possa giovarmi dei benefici previsti per la prima casa. O invece è necessario cambiare la mia residenza anagrafica. Grazie per il consiglio che mi vorrà dare. (Luigi, email)
Gentile signore, in un caso analogo al suo l’Agenzia delle Entrate aveva revocato ad una contribuente i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, notificandole avviso di liquidazione in quanto essa, all’atto della compravendita, aveva la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello ove era ubicato l’immobile.
La giurisprudenza tributaria ha, invece, affermato che, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione.
In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), dando, quindi, una interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica) conforme ai principi del diritto di famiglia, che porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.
Quella che conta, dunque, non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia: l’art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi;
Possiamo dunque concludere che, ai fini della fruizione dei benefici fiscali in questione, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso (come nel suo) di acquisto congiunto del bene stesso.
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