Non è necessario attendere il decreto interministeriale cui fa riferimento l’ultimo comma dell’art.202-bis del codice della strada per ottenere la rateazione di sanzioni pecuniarie superiori ai 200 euro.
E’ quanto ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare n.6535 del 22 aprile 2011, ritenendo applicabile anche alle sanzioni derivanti da infrazioni a norme del Codice della Strada la medesima facilitazione prevista dall’art.26 L689/81 per le somme dovute in seguito ad ordinanza ingiunzione.
Val la pena ricordare, a tal proposito, che l’art.202-bis del codice della strada riconosce tale facoltà a chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari
Sull’istanza, che va presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l’Amministrazione deve pronunciarsi in senso favorevole o sfavorevole entro 90 giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuto un provvedimento la stessa si intende rigettata (silenzio-rigetto).
La presentazione dell’istanza implica acquiescenza alla sanzione, con conseguente rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e di ricorso al giudice di pace.
Sia in caso di accoglimento che di rigetto, così come in caso di silenzio-rigetto, il provvedimento va notificato all’interessato ed all’organo accertatore.
In caso di rigetto (o di silenzio-rigetto), l’istante ha trenta giorni per effettuare il pagamento della sanzione in misura intera, ovvero impugnare il provvedimento dinanzi al Giudice di Pace.
In caso di accoglimento della domanda, l’organo accertatore verificherà il regolare pagamento di ciascuna rata e, in caso di mancato pagamento della prima ovvero, successivamente, di due rate, il richiedente decadrà dal beneficio.
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