Con la circolare n.6535 del 22 aprile 2011 il Ministero dell’Interno (dipartimento per gli affari interni e territoriali) ha chiarito entro quali limiti può essere concesso lo speciale permesso di guida di tre ore per motivi di lavoro previsto per chi è stato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente.
Oltre che alle condizioni espressamente previste dalla norma (art.218 codice della strada), e cioè l’assenza di incidente in relazione all’infrazione che ha determinato il provvedimento di sospensione della patente e la possibilità di concessione per una sola volta, il permesso in esame verrà legittimamente negato in caso di condotte aventi rilevanza penale.
Più precisamente, il riferimento è al caso di sospensione della patente conseguente a guida sotto l’influenza dell’alcool (art.186 c.d.s.) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 (g/l) (ipotesi di cui alle lettere b e c del comma 2).
Al di sotto di questa soglia (fattispecie prevista dalla lettera a), è, dunque, possibile ottenere la concessione dello speciale permesso di guida.
Analogamente, la detta concessione sarà preclusa nell’ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art.187).
La soluzione interpretativa prospettata, oltre che coerente con l’impianto complessivo della legge in oggetto, caratterizzata dall’inasprimento del regime sanzionatorio nelle ipotesi di guida in statoi di alterazione psicofisica che danno luogo a responsabilità penale, trova supporto in un argomento di carattere sistematico, costituito dalla collocazione dell’art.218 nell’ambito della sezione seconda titolo sesto del codice, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.
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