il decreto ingiuntivo

DiRaffaele Boccia

il decreto ingiuntivo

Che cos’è

E’ un provvedimento emesso all’esito di una fase sommaria. Esso ha il vantaggio di poter essere ottenuto in tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli di un giudizio ordinario.

Chi lo può chiedere

Chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, può chiedere al giudice competente (Giudice di pace o Tribunale, a seconda che il valore della vertenza sia inferiore o superiore a cinquemila euro) di emettere un’ingiunzione di pagamento o di consegna (il cd. decreto ingiuntivo) nei confronti del debitore.

Il proprio diritto deve risultare da prova scritta.

Quali prove scritte sono sufficienti all’emissione del decreto ingiuntivo?

Le polizze e promesse unilaterali risultanti da scrittura privata e i telegrammi.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili.

Molti uffici (soprattutto i Giudici di Pace) ritengono sufficienti le sole fatture purchè da esse o dal documento di trasporto emerga l’avvenuta consegna della merce al destinatario-debitore

Sono, altresì, prove scritte gli assegni bancari o circolari, le cambiali, i certificati di liquidazione di borsa o altro atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

Il procedimento ed i tempi

Presentata la richiesta al giudice competente, questi emetterà il decreto con cui viene ingiunto al debitore di pagare o consegnare il bene entro quaranta giorni.

Il termine per l’emissione del decreto è di trenta giorni dal deposito, ma i giudici impiegano normalmente di più.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, esso andrà notificato al debitore entro sessanta giorni dalla sua emissione, pena la sua perdita di efficacia.

A questo punto il debitore avrà due possibilità:

1) pagare entro il termine previsto le somme dovute oltre le competenze legali liquidate nel decreto;

2) proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice emittente entro lo stesso termine.

La provvisoria esecuzione

Normalmente, il creditore, pur se munito di decreto ingiuntivo, non potrà ancora aggredire esecutivamente il debitore, dovendo attendere l’inutile decorso dei quaranta giorni.

Se ciò accade senza che l’ingiunto abbia pagato, dovrà richiedere al giudice l’apposizione della formula esecutiva sul decreto non opposto. Solo successivamente, potrà intentare tutte le azioni esecutive possibili (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, pignoramento del quinto dello stipendio) ovvero iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Vi è un caso in cui si potrà agire immediatamente. E’ l’ipotesi del credito fondato su assegni bancari o circolari, le cambiali, i certificati di liquidazione di borsa o altro atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. In tal caso, essendo la prova dell’esistenza del credito particolarmente forte, su richiesta del debitore il giudice concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il che significa che, una volta notificato lo stesso insieme al precetto, non si dovranno attendere i famosi quaranta giorni ma, decorsi i dieci giorni indicati nel precetto, si potrà agire esecutivamente per il recupero del credito.

La fase di opposizione

Se il debitore, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto propone opposizione (è necessario munirsi di un legale), si aprirà un normale giudizio volto a verificare la fondatezza del credito.

Spesso le opposizioni vengono proposte dai debitori a soli fini dilatori. Per questo motivo il codice di procedura civile (art.648) prevede che alla prima udienza il giudice, laddove verifichi che l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere (o confermare, se il decreto ne è già dotato) la provvisoria esecuzione del provvedimento opposto. Il che significa che, nonostante il giudizio di opposizione prosegua (con i noti tempi della giustizia), il creditore potrà ugualmente mettere in esecuzione il proprio credito.

La fase di opposizione si concluderà con una sentenza che confermerà o revocherà il decreto ingiuntivo.

 

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

1 commento finora

giuseppPubblicato il11:59 am - Ott 16, 2013

Ho in corso un giudizio su un decreto ingiuntivo, in quanto una persona a nome mio e dell’associazione che rappresento ha ordinato materiale sportivo per una squadra di pallavolo.La merce come lo stesso afferma è stata ritirata da questa persona e mai ho firmato un documento di consegna, mai la Ditta creditrice ha inviato un contratto oppure un documento di trasporto o scontrino. La ditta creditrice per l’emissione del decreto, ha emesso una fattura alcuni anni dopo che la terza persona non ha pagato quanto dovuto. Cosa può succedermi?

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