Con nota nr.4275 del 28.09.2010, il Ministero di Giustizia precisa che resta in vigore il principio, contenuto nella legge istitutiva del Giudice di Pace (risalente al 1991), per cui tutti gli affari sotto i 1.033 euro sono sottoposti soltanto al pagamento del contributo unificato (quindi i 33 euro) restando esenti da ogni altra imposta o tassa.
Di conseguenza per le sanzioni entro 1.033 euro si pagano 33 euro; per quelle tra 1.033 e 1.100 euro si pagano 41 euro; per quelle oltre 1.100 si versano 85 euro e così via secondo le classi di scaglione.
Domanda: Che ne sarà di quegli otto euro che dal 1 gennaio 2010 sono stati indebitamente incassati dallo Stato?
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