È illegittima l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, eseguita subito dopo aver concesso la dilazione del pagamento del debito iscritto a ruolo a norma dell’art. 19 dello stesso Decreto, così come modificato dall’art. 83 comma 23, lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, dal momento che tale disposizione, nel regolare la rateazione, non prevede alcuna garanzia a favore del Concessionario della riscossione e, piuttosto, con detta novella del 2008 è stata espressamente abrogata quella parte del comma 1 dell’articolo 19 che subordinava la concessione della rateazione alla prestazione di garanzia fideiussoria o ipotecaria proprio al fine di accrescere le capacità di pagamento dei contribuenti; sì che è di tutta evidenza che il legislatore ha voluto escludere qualunque forma di garanzia a sostegno della rateazione, affidando la tutela della ragioni creditorie dell’Amministrazione Finanziaria alla valutazione della sussistenza delle condizioni soggettive del debitore necessarie per concedere la rateazione (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare – ISEE – ed altri indicatori – liquidità, alfa, – normativamente previsti), come del resto conferma persino lo stesso Agente della riscossione – Equitalia E. TR. – Spa, nella direttiva n. 12 del 2008, laddove afferma che «al pagamento della prima rata consegue che l’Agente della riscossione dovrà rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto, venendo anche meno, in capo al debitore moroso, la qualità di soggetto inadempiente ai fini del precitato art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973».
Comm. trib. prov.le Bari sez. IV , sentenza 9 marzo 2010 n. 56
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