Obbligo di indicazione dei dati catastali nei contratti di locazione e negli atti pubblici

DiRaffaele Boccia

Obbligo di indicazione dei dati catastali nei contratti di locazione e negli atti pubblici

Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 Maggio 2010 è stato pubblicato il D.L. n. 78/2010. Di seguito riportiamo il testo dell’art. 19 di tale D.L. segnalando fin da ora due rilevanti novità :

dal 1° Luglio 2010 i contratti di locazione immobiliare, nonché le relative risoluzioni o proroghe, devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione degli stessi è punita con una sanzione oscillante tra il 120 ed il 240 % dell’imposta di registro dovuta;

– dal 1° Luglio 2010 gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto.


L’articolo 19 D.L. n. 78/2010

Viene istituita, dal 1° gennaio 2011, l’Anagrafe Immobiliare Integrata gestita dall’Agenzia del Territorio. L’Anagrafe individua per ciascun immobile il soggetto titolare di diritti reali. L’accesso all’Anagrafe è garantito ai Comuni. Verrà istituita l’attestazione integrata ipotecario – catastale. Entro il 30.09.2010, l’Agenzia del Territorio ultimerà la pubblicazione degli elenchi degli immobili iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità. Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili ex rurali, già individuati in pubblicazioni avvenute fino al 31.12.2009, devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l’Agenzia del Territorio attribuisce una rendita presunta iscritta provvisoriamente in catasto. Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili che abbiano subito interventi edilizi comportanti una variazione di consistenza o di destinazione devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di conseguenza.
Dal 1° Luglio 2010, gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto. Il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la conformità con i registri immobiliari.

Dal 1° Luglio 2010, i contratti di locazione immobiliare ( e le relative risoluzioni o proroghe) devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione è punita con la sanzione dal 120 al 240 per cento dell’imposta di registro dovuta.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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