Salve, due anni fa prestai una importante somma ad un amico che doveva far fronte ad una momentanea difficoltà economica. A garanzia di questo prestito, nonostante la reciproca fiducia, egli insistette a farmi un suo assegno su cui appose la data del 30.12.2010, assicurandomi la restituzione appena risolto il problema. Sono passati quasi due anni, so che ha risolto i suoi problemi, tuttavia tarda a restituirmi i soldi accampando banali scuse che hanno finito per deteriorare i nostri rapporti. Un amico mi ha detto che posso incassare subito l’assegno, ma temo di passare dalla ragione al torto.
In effetti il suo amico ha ragione. La postdatazione dell’assegno, che è una pratica molto diffusa nei rapporti commerciali, così come il patto con cui emittente e beneficiario convengono di attribuire all’assegno una semplice funzione di garanzia, non viziano in alcun modo il titolo, tanto è vero che la legge consente al prenditore di esigere immediatamente il pagamento: l’art.31 comma 2 r.d. 21 dicembre 1933 n.1736 (cd. Legge sugli assegni) prevede, infatti, che l’assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, considerandolo “pagabile nel giorno di presentazione” (in questo senso, si è espressa più volte la Cassazione: 25 maggio 2001, n.7135; 30 maggio 1996, n.5039; 11 maggio 1991, n.5278).
La postdatazione ovvero l’accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo, che ricorre spesso per indurre a futuri adempimenti, comportano solo la nullità del patto anzidetto (per contrarietà a norme imperative contenute negli artt.1 e 2 del r.d. richiamato), e deve ritenersi che, in tal caso, non diversamente da quello dell’assegno regolarmente datato, il titolo corrisponda ad una promessa di pagamento (art.1988 c.c.). Numerose le sentenze in merito: Tribunale di Nola, sez.II, 30 ottobre 2007; Tribunale Torino, sez. VIII; Pretura di Salerno, 19 luglio 1999; Cassazione civile, sez.I, 16 novembre 1990, n.11100.
Da quanto sopra detto consegue che:
a) la postdatazione ovvero l’accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario emesso non inducono la nullità dell’assegno stesso, ma comportano solo la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito;
b) l’assegno bancario postdatato, come quello privo di data ovvero quello emesso con funzione di garanzia, devono ritenersi venuti ad esistenza come titoli di credito e mezzi di pagamento al momento stesso della loro emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (in questo caso, lei).
Quindi, per rispondere al suo quesito, il titolo di cui lei è in possesso è pienamente efficace, e vale come promessa di pagamento, con conseguente obbligo per il suo amico di corrispondere subito le somme in esso indicate. Può, dunque, versare l’assegno per l’incasso senza alcun timore.
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